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Troppe multe

Quasi un miliardo e mezzo di euro è stata la cifra che gli italiani nel 2006 hanno pagato per multe ai Comuni ed agli altri Enti Locali, a seguito di sanzioni elevate dalle varie Polizie Municipali e Provinciali.
Il Codacons insiste sulla vicenda delle multe elevate dai semavelox. E’ vero, come sostenuto da alcuni Prefetti, che le multe non sono già di per sé nulle, (almeno fino a quando non ci sarà, come richiesto dal Codacons, un provvedimento di autotutela) ma è altrettanto vero che sono annullabili. E’ sufficiente che il consumatore inoltri ricorso ai giudici di Pace entro 60 giorni dalla notifica della multa.
A dirlo non sono solo i consulenti legali del Codacons ma anche: Prefetto di Lodi che ha già annullato 785 multe, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e il Direttore Generale della Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni. Persino il Tar della Lombardia ha confermato la legittimità dell’operato del Prefetto di Lodi.
In questa ormai famosa “lettera” del ministero degli interni si dice che siccome la “questione trattata presenta profili di problematicità meritevoli di adeguato approfondimento” che tradotto significa, siccome può scoppiare un pandemonio, “questo Ufficio ha ritenuto opportuno richiedere al riguardo l’autorevole avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato”, ma aggiunge anche “di voler partecipare all’Ente interessato, nelle more del parere che verrà espresso dall’Avvocatura generale dello Stato, l’avviso di questa Direzione Centrale”, che, sempre tradotto, significa, io sento l’Avvocatura dello Stato, ma intanto vale quello che vi dico io…, ossia che multe sono illegali.
Ribadiamo che secondo l’art. 11 del Codice della strada non spetta all’Avvocatura dello Stato, ma al Ministero degli Interni “il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”.
Certo nulla impedisce all’ Avvocatura dello Stato di esprimere parere contrario all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e al ministero stesso, e nulla impedisce poi al ministero, a seguito di questo eventuale parere contrario, di fare retromarcia e di non emanare, quindi, una circolare a tutti i Prefetti d’Italia. Resta però che, nelle more, il parere intanto c’è ed in questo parere si parla di disparità di trattamento, ossia di una violazione di principi di ordine costituzionale, parere condiviso dal Codacons.
Tratto da Codacons - articolo del 8 febbraio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di pace di Frattamaggiore Dott. Pietro Maiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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Nella causa iscritta al N. 2640 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari e non contenziosi dell’anno 2006, avente ad oggetto: opposizione ai sensi della legge 24/11/1981 n°689 e successive modificazioni
TRA
XXX di Tizio s.a.s. rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso, dall’avv. … e dal pr. avv. …, tutti elett.te dom.ti in Frattamaggiore (NA) alla via …, presso lo studio dell’avv. … -opponente-
E
Comune di KKKK (NA) in persona del Sindaco p.t. –opposto-
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CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 08/01/2007
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/05/2006 presso la cancelleria di questo Ufficio del giudice di pace, il ricorrente proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa portata dal verbale n° 14xxx/2005 in data 10/10/2005 elevato a seguito di infrazione al codice della strada accartata dalla Polizia Municipale di KKKK.
Con decreto notificato alle parti, questo giudice di pace fissava l’udienza di comparizione delle stesse, all’esito della quale decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n°689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n°534/90.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, perché fondato, con conseguente annullamento dell’opposto provvedimento sanzionatorio.
Primo motivo di doglianza posto a fondamento del proposto gravame è l’omessa taratura dell’apparecchiatura TRAFFIPAX SPEEDOPHOT da parte degli organismi prescritti dalla legge.
Orbene, al riguardo va rilevato che dalla documentazione prodotta dall’Ente opposto si evidenzia la mancanza di idonea taratura dell’apparecchiatura utilizzata, con conseguente inattendibilità delle rilevazioni effettuate. Ed invero, l’operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3,23 come “ Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra valori indicati da uno strumento di misurazione o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”.Inoltre, come stabilito dalla legge 273/91 la taratura delle apparecchiature deve essere certificata da centri SIT, autorizzati al rilascio di apposita certificazione al riguardo che deve contenere, tra l’altro, i dati identificativi dell’ente che emette il, certificato e dello strumento tarato. Orbene, relativamente ai misuratori di velocità di autoveicoli, il Servizio di taratura in Italia (S.I.T.), con nota del 10/05/2005, ha comunicato “ … non esistono laboratori accreditati dal S.I.T. per la taratura di dispositivi atti a misurare la velocità degli autoveicoli, detti autovelox … per poter permettere l’effettuazione di queste misurazioni in modo riferibile ai campioni del sistema SI, è necessario ricorrere a tarature presso Istituti Metrologici o i Laboratori accreditati di altri paesi (ad es. in Svizzera presso METAS o i Laboratori accreditati della struttura di accreditamento SAS)”. Pertanto, in disparte ogni valutazione sulla validità del Certificato di taratura Metas n°258-06552 versato in atti dall’ente opposto, tale documento non trova efficacia nel caso in esame in quanto rilasciato in data 23,02.2006, posteriore a quella del rilevamento dell’infrazione contestata all’opponente. La verificata illegittimità del provvedimento sanzionatorio opposto per l’inidoneità della strumentazione utilizzata nella rilevazione dell’illecito contestato, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di doglianza posti a fondamento del ricorso de quo.
La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all’annullamento del provvedimento opposto giustificano la compensazione delle spese tra le parti delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
il giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-annulla l’opposto provvedimento sanzionatorio;
-compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Frattamaggiore all’udienza del 08/01/2007.
Il Giudice di Pace
Dott. Pietro Maiello
Depositata in Cancelleria il 2 MAG. 2007
Fonte informazione: Sentenza Pubblica
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ROMA (16 novembre) - Tutte le multe che vengono fatte alle automobili parcheggiate all'interno delle strisce blu che non hanno pagato l'apposito ticket sono nulle se nel verbale si parla di violazione dell'articolo 157 del codice della strada (luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato). La decisione è del giudice di pace di Roma, Cesare Castxaldi, che ha accolto un ricorso presentato dall'avvocato Simone Pacifici. Quasi sempre per queste infrazioni i vigili fanno appello alla violazione dell'articolo 157 del codice della strada, ma l'avvocato Pacifici ha spiegato davanti al giudice di pace che la norma in questione «non contempla sanzioni per l'eventualità richiamata nel verbale». In sostanza, la tipologia di infrazione contestata nei verbali esaminati non esiste.
Il legale ha anche evidenziato che per le contravvenzioni disciplinate dall'articolo 157 si parte da una sanzione minima di 33,60 euro, mentre per le violazioni di sosta nelle strisce blu, regolamentate dall'articolo 7 primo comma del codice della strada, la sanzione minima è di 19,95 euro.
di 19,95 euro.
Fonte notizia: www.ilmessaggero.it


Questa settimana ricorre l’anniversario di una “triste” data per gli automobilisti: i vent’anni dall’installazione del primo autovelox fisso in unica soluzione.
Nel 1988, infatti, sorse l’esigenza di controllare con sistemi automatici gli eccessi di velocità durante l’esodo pasquale con un sietma più semplice dell’autovelox 103 allora in uso che richiedeva il posizionamento dell’apparecchio fotografico a una decina di metri di dtanza dal rilevatore.
Nacque così l’ autovelox 104 che, appunto, è costituito da un solo “gabbiotto”. Per celebrare a suo modo l’avvenimento, la Polstrada inaugura nuove installazioni in Abruzzo e Puglia.
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Cinquemila le contravvenzioni elevate ogni giorno
Ecopass, giallo su 160mila multe: «Verifica»
Sospetti sul cattivo funzionamento del sistema di «abbinamento». Palazzo Marino è cauto: ci sarebbero molte situazioni anomale
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Risultato. Io pago l'Ecopass oppure ne sono esentato. Arrivato di fronte al segnale 1, come mi comporto? Passo. Sono in regola.
Se arrivo di fronte al segnale 2, come mi comporto? Passo in buona fede. Io pago l'Ecopass oppure ne sono esentato. Ma il pugno in mezzo alle gengive arriva a casa 140 giorni dopo: multa di 81 euro. Motivo: "Circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto". E molti han pagato l'Ecopass e - in perfetta buona fede - sono entrati in una strada a senso vietato, riservata ai mezzi pubblici, decine di volte. Multe da migliaia di euro: psicodrammi familiari.
Il guaio è che diverse strade sono diventate riservate ai mezzi pubblici proprio in concomitanza con l'entrata in vigore dell'Ecopass: che pasticcio.
Fonte notizie: http://dallapartedichiguida.blogosfere.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ritualmente depositato, l'opponente ricorreva contro il verbale di contravvenzione n. PH2079, notificato il 29 ottobre 2006, elevato in data 11 ottobre 2006, relativamente alla violazione di cui all'art. 146 c.s. (transito con semaforo rosso), commessa il 25 giu?gno 2006, eccependo violazioni formali e sostan?ziali delle norme regolatrici della procedura in materia. In particolare deduceva la inesistenza giuridica della notifica effettuata, in quanto la stessa era stata eseguita, non dai messi comunali, ma dalla società Sapidata S.a. Il giudice, con decreto, fissava, per la discussione, l'udienza del 23 aprile 2007, ordinando alla pubblica amministrazione di deposi?tare, nel termine di 10 giorni prima di detta udienza, la documentazione relativa all’oggetto del ricorso. Con memoria depositata in atti, il Comune di Angri, a mezzo dell'avvocato C., insisteva per il rigetto del ricorso e depositava note illustrative e fotocopie, non autenticate, dalle quali, a suo dire, poteva rilevarsi l'omologazione e la taratura dell'apparecchio in questione, n. 2 rilievi fotografici con l'indicazione del giorno, delle ore e dei minuti e lettere, sempre in fotocopie non autenticate, ed indirizzate al Comando Polizia Municipale di Angri ed a firma amministratore società Italtraff Srl e Tec Service Srl. Ometteva il Comune il deposito del ver?bale redatto dall'agente all'atto dell'accertamento della violazione.
All'udienza del 23 aprile 2007 erano presenti i procuratori delle parti, che si riportavano ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle loro richieste. Il giudice, verificata la sussistenza di sufficienti ele?menti per decidere la causa, pronunciava apposito dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è risultato ammissibile, essendo stato depositato in data 9 novembre 2006 e cioè nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione avvenuta il 29 ottobre 2006. Preliminarmente va rilevata l'inesi?stenza giuridica della notifica effettuata non da uno dei soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. 201 n. 3 e 12 c.s.ma da un non meglio identi?ficato soggetto giuridico privato, tale Sapidata S.a. (nel nostro ordinamento tale sigla non indica un qualche tipo di società). Ne consegue che la notifica è inesistente in quanto effettuata non solo da un soggetto diverso da quelli indicati dal C.S., ma anche da un soggetto non meglio specificato. Stante tale rilievo preliminare che comporta una declaratoria di nullità dell'atto impugnato si potrebbe tralasciare l'esame del merito. Pur tuttavia, per completezza, si pongono le seguenti ulteriori osservazioni: 1) nes?suna delle fotocopie depositata dal Comune di Angri riporta il certificato di omologazione dell'apparec?chio che avrebbe rilevata l'infrazione. Infatti, vi sono solo note della Prefettura e del Ministro delle infrastrutture e lettere al Comune di Angri da parte di società private che affermano sic et simpliciter che l'apparecchio di cui trattasi è conforme al prototipo depositato presso il Ministero dei lavori pub?blici e che risulta coerente con le condizioni indicate dal decreto n. 1130 del Ministero delle infrastrutture datato 18 marzo 2004. Allo stato, pertanto, deve rilevarsi che nessuna prova viene fornita di omolo?gazione dell'apparecchio di cui trattasi, con i docu?menti depositati in atti; 2) il caso in esame, relativo al c.d. «controllo remoto» delle infrazioni, è rego?lato dall'art. 201 C.S., comma l ter, dove è prevista la possibilità che, in deroga al principio della con?testazione immediata, alcune infrazioni possano essere accertate anche in assenza degli organi di polizia, purché il rilevamento avvenga mediante l'utilizzo di apparecchiature debitamente omologate. Ne deriva che, proprio per la peculiarità di tali meccanismi, funzionanti in assenza di operatori, vi deve essere una certezza assoluta circa l'effettività e la correttezza delle rilevazioni, certezza che può ritenersi sussistente non solo in presenza di ade?guata omologazione, con certificazione proveniente da ente pubblico, ma anche con debita taratura, con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente. Infatti, con la legge 273/1991 è stato istituito il sistema nazionale di taratura, con l'istituzione di Centri SIT (servizio di taratura in Italia) che sono preposti a tarare strumenti e ad emettere i relativi Certificati di taratura. In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di una qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile non idonea per affer?mare la fondatezza dell'accertamento amministra?tivo. Le norme UNI EN 30012, ora integrate nelle UNI EN 10012 devono essere applicate anche in Ita?lia, considerato che gli enti nazionali sono tenuti a recepire le regole dettate dalla Comunità Europea. Sul punto va inoltre evidenziato che il Ministero dell'interno, con la circolare del 26 gennaio 2005 n. 4, ha chiarito che «gli accertamenti in automatico, ovvero in assenza dell'organo di polizia, delle vio?lazioni previste dagli artt. 146, comma 3 etc. sono correttamente effettuati solo qualora vengano ese?guiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuta una specifica omologazione e solo su strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane princi?pali, individuate dal Prefetto». Nel caso di specie non risulta sussistente alcuna di tali condizioni; 3) i due fotogrammi depositati dal Comune di Angri riportano solo i minuti e non anche i secondi ed in una delle due foto la targa dell'auto è totalmente illeggibile, per cui, considerando a) che le foto potrebbero essere state scattate, sia al primo secondo che al cinquantanovesimo dello stesso minuto, con notevole intervallo temporale tra di esse; b) che non risulta indicata la durata del segnale rosso e la durata del segnale verde; c) che dalla foto, in cui si legge la targa, risulta che l'auto è ferma al segnale rosso, si potrebbe avere l'ipotesi che l'auto, fotografata ferma alla fine della durata del rosso, abbia attraversato l'incrocio con il segnale verde e 1'apparecchio, che non riporta i secondi, né la durata del rosso e del verde, terminata la durata del segnale di verde, abbia scattata un'altra foto con un nuovo segnale di rosso accesosi alla fine del minuto riportato sul fotogramma; d) sul display non è indicato il mese e l'anno della com?messa violazione, per cui non è possibile verificare la tempestività della contestazione. Ne deriva da quanto esposto la notevole inattendibilità dell'accertamento, stante la mancanza della indica?zione del secondo in cui avviene lo scatto delle due foto, nonché del mese e dell'anno.
In definitiva, la notifica, effettuata da una società atipica, non ammessa nel nostro ordinamento deve ritenersi inesistente e l'accertamento, sia per carenza di prova sulla omologazione e sulla taratura dell’apparecchio e sia per le modalità di funziona?mento, senza l'indicazione del minuto secondo in cui avviene lo scatto della foto, né del mese ed anno sul display è risultato profondamente inattendibile. Di conseguenza il ricorso è fondato e merita accoglimento. Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di causa.
Autovelox è un marchio registrato di Sodi Scientifica ed è il nome commerciale di una famiglia di "misuratori di velocità dei veicoli" o "velocimetri". La commercializzazione degli Autovelox in Italia iniziata nel 1972, ha fatto si che il nome commerciale divenisse un sinonimo di "misuratore di velocità dei veicoli".
Autovelox è un termine entrato nell'uso comune degli automobilisti italiani per indicare l'attrezzatura destinata a rilevare la velocità dei veicoli ad opera degli organi di Polizia Stradale e Polizia Municipale, è detto anche velocimetro. Ha come scopo la rilevazione del superamento dei limiti di velocità dei veicoli sulle strade.
La denominazione di tutti i rilevatori come autovelox è quindi imprecisa ed anche gli apparati come ad esempio la pistola laser ricade erroneamente in tale definizione.
L'autovelox propriamente detto è un misuratore di velocità che utilizza una coppia di laser paralleli ad una determinata distanza l'uno dall'altro il cui raggio viene interrotto dai veicoli in transito permettendo così il calcolo della velocità. Il funzionamento degli ultimi modelli si avvale inoltre di un terzo laser per la determinazione della distanza tra l'apparecchio e il veicolo rilevato.
Fonte informazioni: wikipedia
"La prevenzione più che la repressione, questo è il principio” e queste sono le parole del sindaco Jean Jelensperger, primo cittadino di Guermantes (comune a circa 30 km da Parigi) che ha da poco deciso di installare sulle proprie strade un inedito “radar pedagogique”, ovvero un autovelox pedagogico.
La particolarità di questo innovativo sistema sono infatti le numerose informazioni che fornisce all’automobilista. Questo velox che, lo evidenziamo, non è dotato di fotocamera e di conseguenza non può multare nessuno, ha invece il più nobile obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti indisciplinati sulle conseguenze di un eventuale controllo della velocità. Anticipato da un cartello informativo che ne segnala la presenza qualche centinaio di metri prima, il radar pedagogique al passaggio di una vettura ne rileva la velocità e, se questa dovesse risultare superiore al limite di legge, istantaneamente mostra al conducente i punti di patente che avrebbe potuto perdere (e fino qui lo conosciamo anche in Italia) oltre alla sanzione economica che avrebbe dovuto pagare nel caso in cui, invece di questo sistema, ci fosse stato un tradizionale autovelox oppure una pattuglia delle Forze dell’Ordine. Secondo indiscrezioni, già numerosi altri comuni francesi starebbero per installare questo velox sulle proprie strade.