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lunedì, 21 luglio 2008

Parliamo sempre di autovelox

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Frattamaggiore Dott. Pietro Maiello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

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Nella causa iscritta al N. 2640 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari e non contenziosi dell’anno 2006, avente ad oggetto: opposizione ai sensi della legge 24/11/1981 n°689 e successive modificazioni

TRA

XXX di Tizio s.a.s. rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso, dall’avv. … e dal pr. avv. …, tutti elett.te dom.ti in Frattamaggiore (NA)  alla via …, presso lo studio dell’avv. …          -opponente-

E

Comune di KKKK (NA) in persona del Sindaco p.t.     –opposto-

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CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 08/01/2007

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 03/05/2006 presso la cancelleria di questo Ufficio del giudice di pace, il ricorrente proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa portata dal verbale n° 14xxx/2005 in data 10/10/2005 elevato a seguito di infrazione al codice della strada accartata dalla Polizia Municipale di KKKK.

Con decreto notificato alle parti, questo giudice di pace fissava l’udienza di comparizione delle stesse, all’esito della quale decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n°689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n°534/90.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto, perché fondato, con conseguente annullamento dell’opposto provvedimento sanzionatorio.

Primo motivo di doglianza posto a fondamento del proposto gravame è l’omessa taratura dell’apparecchiatura TRAFFIPAX SPEEDOPHOT da parte  degli organismi prescritti dalla legge.

Orbene, al riguardo va rilevato che dalla documentazione prodotta dall’Ente opposto si evidenzia la mancanza di idonea taratura dell’apparecchiatura utilizzata, con conseguente inattendibilità delle rilevazioni effettuate. Ed invero, l’operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3,23 come “ Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra valori indicati da uno strumento di misurazione o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”.Inoltre, come stabilito dalla legge 273/91 la taratura delle apparecchiature deve essere certificata da centri SIT, autorizzati al rilascio di apposita certificazione al riguardo che deve contenere, tra l’altro, i dati identificativi dell’ente che emette il, certificato e dello strumento tarato. Orbene, relativamente ai misuratori di velocità di autoveicoli, il Servizio di taratura in Italia (S.I.T.), con nota del 10/05/2005, ha comunicato “ … non esistono laboratori accreditati dal S.I.T. per la taratura di dispositivi atti a misurare la velocità degli autoveicoli, detti autovelox … per poter permettere l’effettuazione di queste misurazioni in modo riferibile ai campioni del sistema SI, è necessario ricorrere a tarature presso Istituti Metrologici o i Laboratori accreditati di altri paesi (ad es. in Svizzera presso METAS o i Laboratori accreditati della struttura di accreditamento SAS)”. Pertanto, in disparte ogni valutazione sulla validità del Certificato di taratura Metas n°258-06552 versato in atti dall’ente opposto, tale documento non trova efficacia nel caso in esame in quanto rilasciato in data 23,02.2006, posteriore a quella del rilevamento dell’infrazione contestata all’opponente. La verificata illegittimità del provvedimento sanzionatorio opposto per l’inidoneità della strumentazione utilizzata nella rilevazione dell’illecito contestato, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di doglianza posti a fondamento del ricorso de quo.

La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all’annullamento del provvedimento opposto giustificano la compensazione delle spese tra le parti delle spese del giudizio.

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P.Q.M.

il giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-annulla l’opposto provvedimento sanzionatorio;

-compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Frattamaggiore all’udienza del 08/01/2007.

Il Giudice di Pace

Dott. Pietro Maiello

Depositata in Cancelleria il 2 MAG. 2007 

Fonte informazione: Sentenza Pubblica

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categoria: prefetto, ricorso, semavelox, autovelox non tarato e illegitti



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